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IL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO E NON RICONOSCIUTO: QUALI TUTELE?

Agosto 25, 2023

La Costituzione Italiana è chiara nel prevedere che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Dal rapporto di filiazione nascono infatti una serie di diritti riconosciuti e tutelati sia a livello Costituzionale (artt. 2 e 30 della Costituzione), sia a livello internazionale.

Non v’è dubbio, quindi, che la violazione dei doveri genitoriali imposti dalla legge comporti in capo al figlio non riconosciuto e comunque non supportato da un punto di vista morale, materiale ed affettivo, la nascita di un diritto al risarcimento del danno.

Ne deriva che un reiterato e totale disinteresse nei confronti di un figlio integra gli estremi dell’illecito civile, da qualificarsi quale danno c.d. endofamiliare o danno da privazione del rapporto parentale.

Quali sono quindi le tutele riconosciute dall’ordinamento in tali casi?

Se, divenuto maggiorenne, il figlio non riconosciuto e mai sostenuto da uno o da entrambi i genitori, volesse agire in giudizio per ottenere adeguata tutela, dovrebbe:

  • Far accertare il presupposto del suo diritto, ovvero il rapporto di filiazione;
  • Proporre domanda di accertamento, nell’an e nel quantum, del suo diritto al risarcimento del danno, contestualmente insistendo per la condanna del genitore al pagamento di una somma, che andrà quantificata in via equitativa dal Giudice.

Nel processo, il figlio dovrà dare prova delle ricadute negative che l’assenza del genitore ha causato nella sua evoluzione personale, dando conto dell’esperienze che gli sono state precluse, delle difficoltà che ha dovuto affrontare, della sofferenza emotiva che ha patito.

In base a quali parametri viene calcolato l’ammontare del danno?

Il Giudice potrà procedere a una valutazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. Potranno essere utilizzate, quale base di partenza per il calcolo liquidatorio, le tabelle milanesi e nello specifico la voce del c.d. danno esofamigliare (cioè la privazione del rapporto famigliare causata da un terzo).

Stante la differenza ontologica tra le due tipologie di danni, sarà poi necessario procedere ad idonei aggiustamenti, ritenendo il danno derivante da un rapporto mai esistito meno grave – in termini di sofferenza soggettiva – rispetto alla perdita di un rapporto esistente per fatto illecito altrui.

Le questioni sottese a questo argomento sono comunque molteplici e meriterebbero appositi approfondimenti.

Lo Studio Legale Virago potrà rispondere ad ogni Vostro dubbio in merito.

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