Nell’ambito della vendita di macchinari, o comunque di prodotti che presentano caratteristiche tecniche peculiari, risulta particolarmente importante comprendere e conformarsi alle varie previsioni normative in tema di certificazione di qualità del prodotto e garanzia.
La marcatura CE delle macchine è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dalla direttiva comunitaria denominata “direttiva macchine” 2006/42/CE. Tale procedura deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in questa direttiva, il quale dichiara, per mezzo della dichiarazione di conformità, che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla normativa europea e nazionale.
Ogni macchina deve essere completamente definita dal punto di vista della sicurezza, da un fascicolo tecnico che è composto da:
Ne consegue che la garanzia CE è una certificazione di qualità del prodotto. È un elemento che il prodotto deve avere prima e a prescindere dalla vendita, diversamente dalle garanzie sotto menzionate che operano nella fase di post-vendita.
La garanzia legale per vizi e difetti prevista all’art. 1490 c.c. opera, invece, su di un piano diverso. Si tratta, infatti, dell’obbligo del venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi e difetti, che la rendano inidonea all’uso o ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile. I vizi, inoltre, devono essere occulti; in caso contrario, ai sensi dell’art. 1491 c.c., qualora al momento della conclusione del contratto il compratore avesse riconosciuto i vizi (oppure in caso di vizi facilmente riconoscibili), la garanzia non è dovuta. I vizi, infine, devono essere preesistenti alla vendita, o quantomeno devono derivare da preesistenti cause.
Il compratore della cosa viziata è tutelato con le c.d. “azioni edilizie”, previste dall’art. 1492, comma 2, c.c., che sono:
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge (con limite della prescrizione di un anno); la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio (attenzione, quindi, ad ogni dichiarazione resa in seguito a contestazione da parte del compratore!) o l’ha occultato. Ma è sempre fatta salva l’azione di risarcimento del danno da parte del compratore.
La garanzia convenzionale è invece una garanzia ulteriore rimessa alla volontà del venditore, che può assumere i più vari contenuti. Ad esempio, potrebbe prevedere un obbligo di assistenza gratuita del venditore in caso di malfunzionamenti, o difetti della cosa venduta, oppure estendere il tempo di operatività della garanzia (2-5 o più anni invece che 1), oppure prevedere la dazione di un prodotto sostitutivo nelle more della riparazione di quello venduto. Tale garanzia ha fonte negoziale-contrattuale, non legale.
Quanto detto sopra vale nei rapporti tra imprese e professionisti, mentre la tutela risulta rafforzata nei confronti del consumatore ai sensi degli artt. 128-135 del Codice del Consumo. Infatti, la garanzia prevista per il consumatore ha la sua fonte nella legge, che le conferisce carattere imperativo e inderogabile per espressa previsione dell’art. 134 del Codice del Consumo.
In presenza di vizi del bene, il compratore dispone unicamente dei c.d. rimedi edilizi (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), dovendo escludersi che possa esercitare (nemmeno a titolo di risarcimento in forma specifica o di esatto adempimento) un’azione diretta ad ottenere l’eliminazione dei vizi. Oltre a ciò, il venditore può assumere l’obbligazione di eliminare i vizi della cosa una volta che li abbia riconosciuti. Si tratta quindi di un impegno che può essere previsto contrattualmente o comunque assunto per volontà del venditore, non essendovi un obbligo legale di provvedere in tal senso.
Tra l’altro, in punto di obbligazione di eliminazione dei vizi della cosa venduta, vi è stato uno sviluppo dottrinale e giurisprudenziale interessante. Infatti, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate se l’obbligazione di eliminare i vizi possa o meno configurare una novazione oggettiva ai sensi dell’art. 1230 c.c.
La giurisprudenza era divisa in due orientamenti contrastanti.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 2005 e nel 2012 che hanno aderito alla tesi dell’esclusione dell’automatico effetto novativo. La conseguenza più rilevante è che il riconoscimento dei vizi da parte del venditore e l’impegno ad eliminarli non dà luogo ad estinzione per novazione delle c.d. garanzie edilizie, potendo l’effetto novativo, per il disposto dell’art. 1230 c.c., come detto, conseguire soltanto ad una espressa volontà manifestata in tal senso dalle parti, sicché di regola le due obbligazioni coesistono. Quindi, le azioni c.d. edilizie rimangono sottoposte alla prescrizione annuale prevista dall’art. 1495 c.c. atteso che il termine di prescrizione non può essere modificato per volontà delle parti.