Nel momento in cui una persona, fisica o giuridica, si trova nella necessità di dover trasferire delle persone o delle cose da un punto di partenza a uno di destinazione, può riscontrare una certa difficoltà nel comprendere quale sia l’inquadramento contrattuale più opportuno per le sue esigenze.
I servizi di trasporto potrebbero essere ricondotti sia al contratto di trasporto regolato agli artt. 1678 e ss. del codice civile, che in quello d’appalto di servizi ex artt. 1655 e ss., cod. civ. In taluni casi specifici, si potrebbe ipotizzare la stesura di un contratto atipico, c.d. di logistica.
Le tre fattispecie in esame presentano alcuni tratti in comune e altre sostanziali differenze.
Il contratto di trasporto e quello di appalto hanno un oggetto simile: l’obbligo di trasportare da un punto di partenza a uno di destinazione delle cose o delle persone. Tuttavia, il secondo implica la continuità della prestazione e l’esistenza di un’organizzazione d’impresa presso l’appaltatore. Invece, il contratto c.d. di logistica prevede una serie di prestazioni accessorie, diverse e ulteriori rispetto a quella di trasporto, richieste dal ciclo produttivo o distributivo.
Anche dal punto di vista della durata, emergono differenze: nel contratto di appalto di servizi la prestazione di trasporto dedotta implica una continuità e infatti viene pattuito un corrispettivo unitario, anche a fronte dell’impegno reciproco al raggiungimento di un risultato complessivo. Il contratto di trasporto, invece, può esaurirsi in un’unica prestazione.
In questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20413 del 2019: la Suprema Corte ha riconosciuto, citando precedente e consolidata giurisprudenza sul punto, che peculiarità del contratto di appalto di servizi sono: la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nonché l’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore.
L’applicazione dell’una o dell’altra disciplina contrattuale non dipende dal nomen iuris utilizzato dalle parti, bensì dalla sostanziale presenza degli elementi sopracitati: a prescindere dall’accordo formale raggiunto dalle parti, troverà quindi applicazione la disciplina specifica per ciascun contratto, qualora ne ricorrano le caratteristiche essenziali.
Le implicazioni che derivano dall’inquadramento hanno particolare rilevanza in materia di responsabilità solidale: minime nel contratto di trasporto, totali in quello di appalto di servizi, la cui disciplina, dal punto di vista della responsabilità trova applicazione anche nel caso di contratto di logistica, essendo l’attività logistica riconducibile al contratto di appalto, in quanto le singole prestazioni sono volte a realizzare l’interesse unitario del produttore o del distributore.
Ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi dei lavoratori, mentre resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili connesse di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. E ciò accade anche nel caso di contratto di logistica di trasporto, mentre è escluso nel caso del contratto di trasporto.
Quindi, nel caso in cui l’oggetto di un servizio sia una prestazione di trasporto, è consigliabile porre attenzione alla tipologia di contratto scelto e alle previsioni contrattuali concordate: da ciò dipende l’estensione della responsabilità in capo al committente verso i lavoratori del soggetto a cui è affidato il servizio, con notevoli ripercussioni dal punto di vista del rischio imprenditoriale.