Se già prima della pandemia il commercio online, altresì noto come e-commerce, veniva molto usato soprattutto dalle fasce più giovani della popolazione, con l’avvento della stessa esso è entrato a far parte della quotidianità di ciascuno di noi. Ciò ha comportato notevoli cambiamenti anche sul piano della pubblicità, o del marketing che dir si voglia.
Il web marketing può essere definito come quel ramo del marketing che utilizza i canali on-line per studiare il mercato e sviluppare relazioni commerciali, prodotti pubblicitari, strumenti di vendita e distribuzione di prodotti o servizi.
Non tutti i produttori o i fornitori sono avvezzi all’utilizzo del web e per questo spesso si affidano a un’agenzia – la web agency – o a un agente – il web master – che possano occuparsi di dar loro maggiore visibilità sul web o sui social network. Tra i due soggetti nasce, dunque, un accordo nel quale una parte, profonda conoscitrice del web e delle dinamiche che lo dominano, mette a disposizione dell’altra le sue competenze in materia.
Come si traduce tutto ciò dal punto di vista giuridico? Quale forma contrattuale è la più adatta a regolare questo rapporto commerciale?
Partiamo da un assunto fondamentale: il contratto di web marketing non è il preventivo fatto dalla web agency o dal web master. Si tratta di due documenti con caratteristiche, finalità e valenza giuridica ben diverse. Il preventivo ha lo scopo di offrire al cliente un prospetto dei prezzi per l’esecuzione di un determinato lavoro, ma non stabilisce reciproche obbligazioni volte alla tutela delle parti, cosa propria, invece, del contratto.
Per questo è importante che le parti si avvalgano di un contratto, che le possa tutelare dall’insorgere di eventuali questioni durante lo svolgimento dei lavori o al termine degli stessi. E qui diventa fondamentale il ruolo dell’avvocato, capace di porre in essere chiari accordi scritti che delineino le azioni da intraprendere nel caso in cui le parti dovessero far fronte a situazioni impreviste.
Il principale problema che ci si trova a dover affrontare nell’elaborazione di un contratto di web marketing attiene all’eterogeneità delle attività definibili, per l’appunto, come attività di web marketing. Tra esse vi si ricomprendono: la creazione di un sito web, l’analisi e la gestione di dati (talvolta anche sensibili), la gestione della visibilità di un sito o di un profilo social sul web, la predisposizione e lo sviluppo di campagne pubblicitarie, solo per citarne alcune.
Ne discende un’eterogeneità delle discipline giuridiche e delle forme contrattuali applicabili ad ognuna delle suddette attività: dal contratto d’opera, alla fornitura di servizi, financo all’inserimento di clausole di manleva o, più banalmente, alla conoscenza della distinzione tra un’obbligazione di mezzi e una di risultato. Un labirinto di regole nel quale solo un avvocato esperto sa muoversi con dimestichezza.
Un esempio per tutti. Se attività inclusa nel contratto di web marketing è il c.d. servizio di hosting si dovrà pensare alla predisposizione di un meccanismo di gestione e tutela dei dati, magari prevendendo che solo determinate persone possano avervi accesso.
Per quanto sia uno strumento diffuso e indispensabile al giorno d’oggi, il terreno del web marketing è piuttosto scivoloso e la varietà delle attività che vi possono essere ricondotte richiede una certa conoscenza del diritto e delle sue tecniche, affinché sia il fornitore che il cliente possano essere adeguatamente tutelati.